Pergotenda, installazione semplificata con il decreto Salva Casa

Cosa è cambiato per le pergotende dal 30 maggio 2024, con l'entrata in vigore del decreto Salva Casa? Le nuove disposizioni legislative hanno semplificato notevolmente le operazioni di installazione non solo delle pergotende, ma anche delle tende da sole, e delle pergole con copertura a lamelle. Per tutti questi accessori non è più necessario richiedere alcun permesso autorizzativo, visto che si tratta infatti di opere rientranti nelle attività di edilizia libera.

Decreto Salva casa, cosa prevede per tende e pergotende

Il D.L. n.69 del 29 maggio 2024, meglio conosciuto con il nome di decreto Salva casa, prevede tra le misure volte alla regolarizzazione di lievi difformità finalizzate a rimuovere quegli ostacoli burocratici che pregiudicano le compravendite immobiliari, anche disposizioni in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. Tra le novità introdotte dal Decreto c'è la modifica e integrazione del Testo Unico per l’edilizia (DPR 380/2001), che inserisce tra le opere eseguibili in edilizia libera (art. 6) – che non richiedono permessi autorizzativi – le tende da sole, le pergole ombreggianti a telo retrattile (o pergotende) e a lamelle orientabili (pergole bioclimatiche) con strutture fisse.

In tutti i casi le nuove strutture non dovranno generare spazi chiusi, né cambi di destinazione d’uso e dovranno armonizzarsi con l’estetica dell’edificio.

Decreto Salva casa, il testo integrale

Ecco il testo integrale del nuovo comma b-ter dell’art. 6 (Attività edilizia libera) del DPR 380/2001 così come modificato dal DL Salva casa, entrato in vigore lo scorso 30 maggio:

Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Ricordiamo che fino a tutto il 2025 i dispositivi di protezione solare, tra i quali rientrano, oltre alle tende da sole, anche le pergotende e le pergole bioclimatiche, godono delle detrazione del 50% di tutte le spese sostenute dai beneficiari per l'acquisto e l'installazione.